Sei titolare di un'utenza non domestica? Recupera quanto versato a titolo di addizionale provinciale
- Avv. Luisa Ricci
- 23 mar 2021
- Tempo di lettura: 2 min

A partire dall’anno 2007, i consumi di energia elettrica per utenze non domestiche sono stati sottoposti a un’addizionale provinciale, che si è aggiunta all’accisa erariale. Il versamento di tale tributo è avvenuto direttamente in bolletta, come voce aggiuntiva rispetto al costo dei consumi.
L’addizionale provinciale, per effetto dell’adozione della direttiva 2008/118/CE, è divenuta illegittima dal 1° gennaio 2010, termine ultimo concesso per il recepimento della suddetta direttiva negli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, C-553/13; 25 luglio 2018, C-103/17, che ha dichiarato l’addizionale provinciale italiana in contrasto con gli artt. 1 e 2, dir. 2008/118/CE).
L’abrogazione dell’addizionale provinciale è avvenuta, tuttavia, solo a partire dal 1° gennaio 2012, con il D.lgs. n. 687/2011. Ciò con l’effetto che tale tributo è stato indebitamente riscosso negli anni 2010 e 2011.
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019, ha riconosciuto il diritto degli utenti a ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale per gli anni 2010 e 2011.
L’importo dell’addizionale provinciale versata, ma non dovuta, può raggiungere un importo massimo di circa euro 25.000/anno per ciascun POD. Lo stesso utente non domestico, in molti casi, ha più di un POD, con la conseguenza che spesso di tratta di crediti ingenti.
È importante considerare che il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni dal momento in cui sono stati effettuati i pagamenti dell'addizionale provinciale (addebitata dal fornitore di energia elettrica con le singole bollette). Pertanto, ogni mese che passa, il potenziale credito si assottiglia, essendo necessario interrompere la prescrizione.
Linklaw offre la sua consulenza per il conteggio della potenziale somma della quale chiedere il rimborso, la predisposizione della lettera necessaria a interrompere subito il termine di prescrizione, nonché nelle iniziative volte a monetizzare il relativo credito.
Tali iniziative, nelle quali stiamo già assistendo altre imprese, potranno assumere due forme:
1) l’avvio di un’azione giudiziale per il recupero integrale del credito vantato;
2) la cessione del credito a un fondo di investimento “di settore”, per una percentuale del valore nominale del credito, con realizzo immediato dello stesso.
Non esitate a contattarci per uno studio gratuito del vostro caso.
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