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Cancellazione del volo per sciopero? Negata l'invocazione della circostanza eccezionale

  • luisaricci1
  • 6 nov 2020
  • Tempo di lettura: 1 min
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"Lo sciopero del quale la compagnia era a conoscenza da diverso tempo non può essere considerata "circostanza eccezionale" tale da esentare la compagnia aerea dal pagamaneto della c.d. compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 comma 1 lett. b) Regolamento CEE n. 261/2004".


È quanto stabilito dal Giudice del Foro fiorentino, il quale, accogliendo le domande degli attori, ha condannato la compagnia aerea a rifondere ai predetti:

  1. la compensazione pecuniaria ex art. 7 comma 1 lett. b) del Regolamento CEE n. 261/2004;

  2. il risarcimento del danno c.d. supplementare ex art. 12 del Regolamento CEE n. 261/2004 per tutte le spese sostenute dagli attori;

  3. il risarcimento del danno morale per i disagi subiti dagli attori.



Di seguito il testo integrale della sentenza n. 1624/2020 emessa dal Giudice di Pace di Firenze.

 
 
 

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